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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio scorso il decreto delegato n. 6/2015 che attua la delega al Governo per il riordino della difesa d'ufficio, contenuto nella legge forense.

Le nuove norme (come indicate nella tabella pubblicata di seguito) sono entrate in vigore il 20 febbraio scorso.

Si tratta del decreto attuativo della riforma forense, ed in particolare dell'art.16 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, che aveva delegato al Governo il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio.

Le novità del decreto

  • Albo. Viene predisposto dal CNF l'elenco alfabetico nazionale e unico  degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio. Sarà necessario presentare almeno uno di questi requisiti:
  • Aggiornamento. Partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale.
  • Competenza. Iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza comprovata nella materia penale.
  • Qualifica. Conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.

Il decreto legislativo prevede dunque che l'elenco dei difensori d'ufficio (in atto tenuto presso ciascun consiglio dell'ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in merito alle iscrizioni, gestione e periodico aggiornamento.

Al fine di assicurare la qualificazione professionale, sono stabiliti criteri più rigorosi per l'iscrizione, richiedendo che i corsi di aggiornamento debbano avere una adeguata durata e un esame finale.  E' elevata a 5 anni la pregressa esperienza professionale in materia penale idonea a consentire l'iscrizione ed è stabilito, in ulteriore alternativa, il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.

Viene stabilito che il Consiglio nazionale forense provveda sulla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell'ordine (cui va presentata la domanda insieme alla documentazione necessaria) e che, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, sia necessario presentare periodicamente la documentazione idonea a dimostrare l'effettiva e persistente esperienza nel settore penale.

Sempre ai fini di assicurare la necessaria stabilità nell'esercizio della funzione è previsto che il professionista non possa chiedere la cancellazione dall'elenco prima di 2 anni dall'iscrizione.

In via transitoria, si prevede che i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dell'ordine siano iscritti automaticamente all'elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell'iscrizione.

In aggiunta, il provvedimento detiene le specifiche per inoltrare la domanda di inserimento negli elenchi dei difensori d'ufficio e anche i requisiti per ottenere, a cadenza annuale, la conferma da parte del CNF di presenza all'interno delle liste.