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Tassazione Notule Tassazione Notule

Per la presentazione della richiesta di tassazione notula dovranno essere prodotti:

a) istanza diretta al Consiglio sul modello " PDF ";

b) copia della notula con la prova della spedizione per raccomandata al cliente con allegata breve relazione sull'attività svolta e la indicazione, per le notule in materia civile, del valore della pratica.

c) Il pagamento della quota fissa di € 10,00: al momento della liquidazione viene richiesto un diritto di tassazione pari al 2% delle competenze liquidate + € 15,00 di contributo fisso.

d) Se il parere di congruità viene richiesto da una Pubblica Amministrazione il relativo provvedimento è di competenza del Presidente della Commissione Notule e non è soggetto a diritto di tassazione.

e) Se il parere di congruità viene richiesto dal Giudice del procedimento civile il relativo provvedimento è di competenza del Presidente della Commissione Notule ed è soggetto a diritto di tassazione.

f) Per la liquidazione relative alla difese di ufficio non viene chiesto alcun contributo proporzionale ed il contributo fisso è di € 13,00.

 

Si rappresenta che:

-) il procedimento di tassazione notula è un procedimento amministrativo talchè, presentata la richiesta di tassazione, viene nominato il responsabile del procedimento e viene inviata lettera raccomandata alla controparte avvertendola della richiesta avanzata e comunicandole che può presentare memorie entro 10 giorni dal ricevimento della missiva.

Alla scadenza di tale termine si procede alla tassazione della notula.

Nel caso di invio di memorie, di esse viene data comunicazione al richiedente.

Una volta ricevute le osservazioni e le controdeduzioni il Presidente della Commissione Notule emetterà un provvedimento a cui dovranno attenersi i Consiglieri che procederanno al rilascio del parere di congruità.

Nel caso che il Presidente della Commissione Notule rilevi la possibilità, in base a quanto dedotto dalle parti e alle loro richieste, di esperire un tentativo di conciliazione, il relativo fascicolo verrà trasmesso alla Commissione di Conciliazione per la comparizione delle parti.

In tal caso la procedura di tassazione viene sospesa fino all'esaurimento della procedura di conciliazione.

In caso in cui il tentativo di conciliazione risulti negativo, la tassazione della notula sarà di competenza dell'Organo Collegiale.

Le determinazioni in ordine alla richiesta di tassazione notula saranno succintamente motivate.

Alle parti interessate può essere rilasciata copia della richiesta del professionista, della tassazione del Consiglio e della documentazione esibita, ove ancora esistente agli atti dell'Ufficio, salvi i limiti di cui all'art. 8, quinto comma, DPR 27/6/92 n. 352.