Formazione Continua
Il 28 ottobre 2014 il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione continua, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Alcune modifiche sono state poi apportate il 30 luglio 2015.
Il nuovo Regolamento ridisegna gli oneri connessi alla formazione continua in conformità a quanto previsto dall'art. 11 n. 3 della nuova legge ordinamentale forense, n. 247/2012. Rimandando per approfondimenti alla relazione di accompagnamento del C.N.F.
- è stato introdotto il principio per cui non contano tanto le ore di aggiornamento quanto la loro qualità, così superando l'equivalenza – prevista dal precedente Regolamento – per cui un'ora di frequenza a un qualsiasi evento formativo assegnava sempre, in ogni caso, un credito formativo;
- nel nuovo sistema contano maggiormente la tipologia e la qualità del singolo evento formativo, che dovrà passare – a seconda dei casi – al vaglio di una Commissione centrale istituita presso il C.N.F. ovvero di quella istituita presso il Consiglio dell'Ordine, rispettivamente competenti per il preventivo accreditamento di ogni singolo evento;
- il periodo di valutazione dell'obbligo formativo rimane di tre anni, ma il numero complessivo di crediti formativi da maturare nel triennio cala a 60 (dai 90 previsti dal Regolamento in vigore sino al 31 dicembre 2014), di cui almeno 9 (erano 15) nelle materie ordinamentali – forense e previdenziale – e in deontologia;
- la nascita dell'obbligo formativo è confermata con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data d'iscrizione, ma per la fase transitoria di passaggio fra i regimi del vecchio e del nuovo Regolamento, è previsto che per tutti gli avvocati che erano già iscritti alla data del 1° gennaio 2015, il periodo di valutazione triennale ha cominciato a decorrere dal 1° gennaio 2014 (e si concluderà quindi il 31 dicembre 2016), e che i crediti formativi che gli iscritti hanno già conseguito durante l'anno 2014 – quindi, sotto la vigenza del vecchio Regolamento – potranno essere conteggiati nel triennio 2014-2016, nella misura calcolata ai sensi del Regolamento previgente;
- il regolare adempimento dell'obbligo formativo costituisce "titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio";
- il regolare assolvimento dell'obbligo formativo è dunque anche condizione necessaria sia per mantenere l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio o abilitati al patrocinio a spese dello Stato, sia per poter accogliere praticanti nel proprio studio;
- è confermato che il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la "mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo" costituiscono illecito disciplinare, in linea con quanto previsto all'art. 15 del nuovo codice deontologico, in vigore dal 15 dicembre 2014.