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La Professione La Professione

Al fine di rendere più selettivo l'accesso (e la permanenza) alla professione di avvocato, garantire una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, la trasparenza verso i cittadini ed un maggiore controllo sulla correttezza, la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", ha introdotto le seguenti principali novità:

  • accesso alla professione: tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede, senza codici commentati; confermata la procedura di sorteggio che abbina sedi e scritti ai fini della correzione;
  • formazione permanente: l'avvocato ha l'obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti, così superando il sistema dei crediti formativi;
  • assicurazione: obbligo per il legale, pena l'illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
  • illeciti disciplinari: maggiore tipizzazione;
  • pubblicità: è consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera trasparente, veritiera, non suggestiva, né comparativa ;
  • società tra avvocati: sono ammesse, anche di natura multidisciplinare; sono altresì previste società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell'autonomia della prestazione professionale;
  • specializzazioni: è possibile acquisire  in  una  delle  aree  del  diritto  indicate dal CNF,  una  specifica  e significativa  competenza  teorica  e  pratica,  con attestazione  da  apposito  diploma  rilasciato esclusivamente dal CNF stesso;
  • tariffe: il compenso può essere pattuito tra avvocato e cliente e l'avvocato è tenuto a rendere edotto ex ante il cliente della complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento (in mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo);
  • viene ripristinato il divieto del patto di quota lite;
  • tirocinio: la durata della pratica è di 18 mesi. Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio;
  • difesa d'uffico: assume un ruolo centrale;
  • permanenza dell'albo: la prova dell'effettività dovrà prescindere dal reddito.